(Roma, 23 dicembre 2020) – Soddisfatta per il nuovo Accordo siglato oggi a Roma tra l’Italia e la Svizzera sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.
Un Accordo storico frutto di un intenso lavoro collegiale, di consultazioni e di confronto condotti con determinazione e spirito costruttivo tra i rappresentanti delle diverse parti interessate dei due Stati, che andrà a sostituire quello attualmente in vigore, risalente al 1974.
Il nuovo Accordo interviene sul sistema impositivo dei frontalieri, tutelando al tempo stesso sia i lavoratori italiani che ogni giorno si recano in Svizzera per lavoro, alleggerendo sensibilmente il loro carico fiscale, sia garantendo ai Comuni di frontiera risorse strutturali, riconoscendone quindi la peculiarità e il ruolo di Comuni di confine.
Un negoziano chiuso, grazie all’impegno costante di questo Governo, con un esito più che positivo dunque, che permette di tutelare gli interessi di tutte le parti in campo contribuendo anche a mantenere le buone relazioni bilaterali tra Svizzera e Italia.
Questi gli aspetti principali.
Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di Accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.
Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Confederazione verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte da essa prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere: il nuovo Accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Clausola antiabuso: il nuovo Accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
Reciprocità: l’Accordo si fonda sul principio di reciprocità.
Riesame: l’Accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
In occasione della firma dell’Accordo, l’Italia e la Svizzera hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.
Qui il testo del Nuovo Accordo Italia-Svizzera