(Roma, 8 febbraio 2022) – Con l’approvazione in seconda lettura da parte dei due rami del Parlamento, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la tutela dell’ambiente entra in Costituzione.

Il progetto di legge costituzionale si compone di tre articoli.

L’ARTICOLO 1 introduce un nuovo comma all’articolo 9, al fine di riconoscere nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, si attribuisce alla Repubblica anche “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni“. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

L’ARTICOLO 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in dannoalla salute e all’ambiente“, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero “la sicurezza, la libertà e la dignità umana”. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche “ambientali”.

L’ARTICOLO 3 reca una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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AMBIENTE IN COSTITUZIONE: “Tutela dell’ambiente e degli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni”
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