(Roma, 5 agosto 2020) – Nei giorni scorsi ho interpellato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiedere un chiarimento in merito alla controversa questione, sorta a causa delle misure restrittive sulla mobilità delle persone per la diffusione del Covid-19, della tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera prodotti dall’Italia in modalità smart working; modalità che è stata adottata anche dopo la cessazione del periodo di lockdown quando molti frontalieri hanno richiesto alle rispettive aziende svizzere la possibilità di continuare, anche parzialmente, a lavorare in smart working.
Dal Dipartimento fanno sapere di aver concluso in queste settimane accordi interpretativi con diverse controparti estere quali Austria, Francia e Svizzera, volti a stabilire che il regime di tassazione applicabile nel periodo di lockdown rimanesse quello previsto dagli accordi ordinari già vigenti, anche nel caso in cui il lavoro sia stato esercitato da remoto.
Con particolare riguardo ai frontalieri italiani in Svizzera è stato concluso un accordo interpretativo tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni che consente agli Stati contraenti di risolvere per via di composizione amichevole le difficoltà o i dubbi di interpretazione della Convenzione del 1976.
In base all’intesa raggiunta, Italia e Svizzera hanno convenuto di continuare ad applicare la disciplina fiscale ordinaria contro la doppia imposizione e in favore della compensazione finanziaria verso i Comuni italiani di confine anche quando il lavoratore non si reca fisicamente in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa, operando quindi quindi in modalità smart working.
In questo modo i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro svizzero, vengono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe. Di conseguenza il relativo reddito continuerà a essere imponibile in Svizzera anche laddove il lavoratore presti la propria attività da remoto.
Segnalo inoltre che le disposizioni dell’accordo si applicano dal 24 febbraio 2020 e sono ad oggi ancora in vigore in quanto, a partire dal 30 giugno 2020, è stato previsto un rinnovo automatico mese per mese che durerà fino a quanto l’ultimo tra i due Stati, Italia o Svizzera, avrà posto fine alle misure governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone.
Ringrazio il ministro del MEF Gualteri e la direttrice del Dipartimento delle Finanze Lapecorella per il celere e accurato riscontro. Una conferma dell’attenzione alle problematiche dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera che viene dal Governo.
Qui il testo della risposta del Dipartimento Finanze del Mef