(Roma, 3 novembre 2021) – Poco fa la Camera ha approvato il decreto legge sul contrasto degli incendi boschivi già approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama. Un provvedimento con il quale il Governo compie un passo decisivo nel dare una risposta rapida e pronta ai fenomeni incendiari estremi come quelli ai quali, purtroppo, abbiamo assistito anche la scorsa estate. Roghi che provocano danni devastanti al patrimonio naturalistico e boschivo, alla biodiversità, alla fauna così come alle attività economiche.

Le immaginiche ci hanno impressionato sono state un evento straordianrio ma non isolato; hanno interessato anche altri Paesi dell’area mediterranea confermando, ancora una volta, che il cambiamento climatico è già oggi un fenomeno che sconvolge le nostre vite. Le temperature largamente sopra la media e i lunghi periodi di siccità si sono accaniti su territori particolarmente fragili, sommandosi a condizioni di incuria e abbandono di larga parte dei nostri boschi e delle aree incolte. A tutto questo si è sommata l’azione criminale dei piromani.

Quello che abbiamo approvato è uno strumento che cerca di impedire di ritrovarci domani in situazioni analoghe a quelle del recente passato, sanando alcuni punti deboli delle politiche di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

Questo decreto, infatti, risponde alle esigenze di garantire una migliore articolazione degli strumenti programmatori e di coordinamento tra Stato e Regioni delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; di rafforzare le diverse componenti operative; di agire sulla prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e di altre fattispecie connesse. Ecco perché è importante che il decreto preveda un Piano Nazionale di coordinamento in capo al Dipartimento della Protezione civile per l’aggiornamento tecnologico e il miglioramento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi in un rapporto virtuoso con le Regione sapendo che è fondamentale, imprescindibile supportare l’azione dei Comuni, spesso piccoli, sui quali gravano adempimenti rilevanti.

Il provvedimento stanzia circa 300 milioni di euro, una prima tranche importante di risorse, per aumentare l’acquisto di mezzi operativi e attrezzature per la lotta attiva agli incendi insieme a 150 milioni di euro nel Pnrr destinati a creare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio sul territorio.

Inoltre il Dl interviene introducendo modifiche puntuali alla legge quadro 353 del 2000 in materia di incendi boschivi; con misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli; dando la possibilità alle Regioni di effettuare azioni di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate; con l’applicazione, sul fronte della repressione dei comportamenti criminali, delle pene accessorie, la confisca obbligatoria equivalente; con misure a sostegno di chi ha operato la lotta attiva agli incendi come il corpo dei Vigili del fuoco, con la proroga delle assunzioni a tempo determinato della Protezione Civile, con la messa a sistema dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), quale centro di competenza scientifica per supportare l’azione di prevenzione, riduzione del rischio, gestione delle emergenze della Protezione civile.

Un ringraziamento, ancora una volta sentito e sicero, a nome del PD va a tutte le forze della Protezione civile, della Difesa, i Vigili del fuoco, le Istituzioni e i volontari che non si sono risparmiati per combattere la furia del fuoco e hanno in primis protetto la vita delle persone e contenuto i danni. Finite le emergenze non vorremmo che ci dimenticassimo di quanto dobbiamo essere loro grati e orgogliosi del servizio reso alla collettività.

Qui sotto la dichiarazione finale in Aula. Più sotto, una scheda del provvedimento.

SCHEDA – COSA PREVEDE IL DL INCENDI
Al dipartimento della Protezione civile è affidato il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, che andrà ad integrare la pianificazione regionale. È una delle prime previsioni del decreto legge, approvato oggi in via definitiva dall’aula della Camera, con “disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”

Il Piano nazionale, secondo il dl, ha una validità triennale, ma può comunque essere aggiornato annualmente, a seguito di eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. È approvato con dpcm, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Per l’approvazione è previsto il concerto di un novero di ministri. Il Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal dipartimento della Protezione civile.

RICOGNIZIONE – Al dipartimento della Protezione civile, il dl affida infatti la ricognizione e valutazione con cadenza triennale di strumenti quali: tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente; mezzi aerei ad ala fissa, rotante e al connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto; flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale; formazione; esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua.

Il dipartimento della Protezione civile provvederà a questa ricognizione e valutazione avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del capo del dipartimento, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando Carabinieri per la tutela forestale, delle Regioni e Province autonome e dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.

Si prevede che entro il 30 aprile di ogni anno sia convocata la Conferenza Unificata per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali nonché degli adempimenti dei comuni connessi. Si demanda ad una direttiva del presidente del Consiglio la definizione di indirizzi e procedure di coordinamento, che assumono la denominazione di Sistema aereo di vigilanza antincendio (Sava), in attuazione del Piano nazionale. Le misure afferenti al Sava mirano ad integrare il dispositivo operativo nazionale costituito da aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici. Si demanda ai decreti del presidente del Consiglio, da adottare entro 180 giorni, la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici ed idrosuperfici, anche derogatorie.

MEZZI – Sono stanziati 40 milioni di euro per l’acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi (si fa riferimento al rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). Le risorse sono finalizzate all’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Sono ripartite in: 33,3 milioni per il ministero dell’Interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il ministero della Difesa; 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Si demanda al dipartimento della Protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale.

Si riduce a cinque settimane, anziché tre mesi, la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e, conseguentemente, dei capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione deroga alla previsione vigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per l’accesso ad un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si dispone che nei Piani operativi nazionali attuativi dei Fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell’esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell’ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.

Vengono destinati 150 milioni di euro disponibili nell’ambito del Pnrr (Missione 2, componente 4) alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

Si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l’insieme delle aree protette nazionali e regionali, dei siti della ReteNatura 2000”, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.

ENTI TERRITORIALI – Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti sono finalizzati a dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni. In particolare, sono destinati 20 milioni per il 2021, e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento di interventi volti a prevenire incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato e nei comuni localizzati nelle isole minori.

Vengono introdotte misure che hanno lo scopo di garantire un aggiornamento più tempestivo del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, prevedendo a tale scopo un potere sostitutivo in capo alle Regioni: con legge regionale sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei Comuni; fino all’entrata in vigore delle normative regionali, le Regioni intervengono in via sostitutiva quando gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni non siano approvati dai Comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In tale eventualità, ossia quando gli elenchi siano adottati in via sostituiva dalle Regioni, si prevede la conseguente applicazione dei correlati obblighi di pubblicità. Il termine di applicazione dei divieti relativi a tali aree decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 45 giorni dalla estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tali aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Agli aggiornamenti, “contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali”, è fatta conseguire, “limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione” delle misure previste dalla legge quadro in materia di incendi boschivi che in particolare vietano una destinazione diversa delle aree da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, così come rilevano per l’attuazione, da parte dei Comuni interessati, degli adempimenti previsti per il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco.

Nell’ambito delle risorse stanziate, il Piano nazionale può prevedere “la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio” sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi.

Nell’ambito delle azioni individuate nei Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni con gli Avio Club e gli Aero Club locali, “allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (Vds)”, attribuendo “funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori”.

Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le Regioni possono anche individuare, “nell’ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale”, superfici nude o terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. Si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell’ambito dell’attività di prevenzione degli incendi. Viene quindi specificato che gli interventi colturali devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico.

Si introduce, nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, l’uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco e compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

SANZIONI – Il decreto inasprisce le sanzioni, sia amministrative che penali, e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato. In particolare si interviene sul delitto di incendio boschivo previsto dall’articolo 423-bis del codice penale. Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi. Sempre con riferimento all’articolo 423-bis, si specifica la discriminante secondo cui l’uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto che possono determinare un incendio evitano che colui che lo ha cagionato possa essere punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Nel passaggio in commissione Ambiente al Senato è stata eliminata la circostanza aggravante che era prevista nei casi in cui i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi.

La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l’applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’estinzione dell’eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell’interdizione all’assunzione degli incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato. Tra le circostanze aggravanti del delitto di incendio, viene aggiunto il caso di fatti commessi ai danni di aziende agricole.

Viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Si prevede poi la facoltà per i Comuni di avvalersi di Ispra, mediante il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente, o da altri soggetti con le necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi. Nel passaggio al Senato era stata bocciata la proposta relativa al blocco della caccia in seguito al verificarsi di incendi, su cui si era consumato uno scontro politico durissimo, che aveva visto la Lega bloccare i lavori della 13 commissione per un paio d’ore. La proposta, riformulata a partire da un emendamento a prima firma della presidente del Misto a Palazzo Madama, Loredana De Petris (Leu), chiedeva che: “Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria”.

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INCENDI BOSCHIVI, VIA LIBERA DEFINITIVO ALLA CAMERA: “Risposta pronta e rapida del Governo per contrastare i fenomeni incendiari estremi”
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