(Roma, 7 marzo 2019) -Sembra un ossimoro ma non lo è. La proposta di legge sulla legittima difesa, che la Camera ha approvato in seconda lettura, con una sola modifica riguardante un problema di copertura finanziaria, è infatti un provvedimento non solo inutile, ma anche sbagliato e pericoloso.
Partiamo dalla definizione di cosa è, nel nostro ordinamento, l’istituto della legittima difesa.
La “legittima difesa”, disciplinata dall’articolo 52 del codice penale, è un diritto alla “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano riconosce ad un cittadino nel caso in cui si ritrovi in una improvvisa situazione di pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi.
Un tema delicato come questo, che implica l’uso delle armi da parte di chi, minacciato, legittimamente rivendica la possibilità di difendersi in casa propria, richiede però un grande equilibrio, che rischia di saltare completamente nel provvedimento che il Governo a guida Lega-Movimento Cinque Stelle sta approvando.
La proposta di legge interviene sull’articolo 52 del codice penale, dicendo che è “sempre” legittima difesa la reazione ad una aggressione in casa, cioè si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
Viene altresì introdotta ex novo un’ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare per il quale viene considerato sempre in stato di legittima difesa chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione posta in essere da parte di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
In sintesi, non è solo la proporzionalità ad essere presunta, ma la legittima difesa tout-court, quando il soggetto agisca per respingere la sola intrusione violenta altrui.
La riforma interviene anche sulla disciplina dell’eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c’è volontà di commettere un reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva. Su questo tema il provvedimento inserisce una modifica all’articolo 55 del codice penale, escludendo la responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l’eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell’aggredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso.
Ed è proprio quest’ultima modifica, insieme a quel “sempre”, che eleva la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il domicilio, minando un principio fondamentale di civiltà giuridica e cioè che la necessità di difendersi non si tramuti in offesa, ritorsione, persino vendetta.
Qui la sintesi del provvedimento a cura del Dipartimento Documentazione e Studi del PD