L’Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione del terzo #decretoTerremoto, per il quale il Governo ha chiesto il voto di fiducia.
Il Presidente del Consiglio ha confermato l’impegno del Governo nel sostenere le zone colpite dal sisma, garantendo nel decreto atteso per metà aprile lo stanziamento di 1 miliardo di euro per i prossimi 3 anni finalizzate alla ricostruzione.
Il testo del decreto legge sul terremoto contiene un ampio spettro di interventi, con nuove misure per gli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in parte modificano il Dl 189 del 2016, e con interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare dopo le scosse di terremoto del 24 agosto scorso.
Interventi per famiglie e imprese per ricostruire con efficienza, trasparenza, velocità. Azioni che puntano a ridare qualità ai territori colpiti dai sismi e forza alle comunità locali per tornare a vivere. L’impegno della politica continua.
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IL DECRETO IN PILLORE Il provvedimento, composto da 22 articoli, reca una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del mese di agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016. Il provvedimento nasce dalla necessità di unire la ricostruzione ad una visione dello sviluppo che investa sulla qualità dei territori e sulla forza delle comunità locali.
Si tratta del terzo decreto in ordine di tempo che aggiorna e rafforza quanto già disposto nei provvedimenti precedenti. Esso prevede, altresì, nuove misure legate alla ricostruzione e agli eventi climatici che si sono aggiunti durante l’inverno. In quest’ottica assumono rilievo le nuove norme che, oltre a prevedere l’ampliamento del numero dei Comuni inseriti nel “cratere” e il coinvolgimento di altre 16.000 persone, consentono di semplificare e accelerare le procedure per la gestione dell’emergenza e l’avvio della ricostruzione.
Per gli enti locali:
– si prevede il potenziamento del personale, già dipendente di Regioni, Province, Comuni e altre amministrazioni regionali o locali, utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma;
– si attribuisce al commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti a esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti. Prevede, inoltre, l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai Comuni e alle Province interessate di predisporre e inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al commissario straordinario;
– si stabilisce che le Regioni interessate dal terremoto e i relativi enti locali procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. A tal fine, è previsto il sorteggio, all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici per procedere all’aggiudicazione delle opere con il criterio del prezzo più basso;
– si interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in parchi nazionali o aree protette regionali, sono competenti le Conferenze regionali;
– si affidano ai Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma i compiti relativi alla gestione dei rifiuti e delle macerie, in luogo del commissario straordinario;
– si consente alle Regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dal terremoto. Si disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell’opportunità economica degli acquisti e il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all’assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei Comuni;
– si modificano le norme sull’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Per le popolazioni: – si autorizza, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali della popolazione interessata dagli eventi sismici del 2016, la concessione della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
– si modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all’anno 2018;
– si prevedono disposizioni in tema di sospensione di termini processuali, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede in Comuni interessati dagli eventi sismici;
– si estende, per il 2017, l’operatività della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici;
– si interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati;
– si assicura la validità dell’anno scolastico 2016-2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’anno scolastico 2017-2018;
– si prevede la predisposizione di un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni aventi meno di 3.000 abitanti
Per il sostegno delle attività produttive:
– si introducono ulteriori disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
– si introducono agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese agrituristiche, insediate da almeno sei mesi antecedenti ai terremoti;
Per agevolare e semplificare le procedure della ricostruzione:
– si modifica la disciplina per l’avvio di interventi di immediata riparazione di edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi ammissibili a contribuzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016;
– si interviene in tema di attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando in particolare novelle all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 in materia di qualificazione dei professionisti;
– si prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso;
– si introducono misure riguardanti la Protezione civile. Nello specifico, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia e si qualificano come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente alla gestione e al superamento delle situazioni emergenziali conseguenti a eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per la legalità e la giustizia: – si rafforzano le misure per la legalità introdotte con l’obbligo di iscrizione a una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione;
– si differisce di ulteriori due anni (13 settembre 2020), il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate.